La cessione del quinto dello stipendio vede la sua nascita in Italia durante la Monarchia, più precisamente nel 1861, ad opera di Vittorio Emanuele II, il quale voleva offrire ai dipendenti statali l’opportunità di ottenere un credito agevolato.
Successivamente, in epoca Repubblicana, la cessione del credito viene disciplinata prima dal Codice Civile, articoli 1260 e seguenti, e poi, successivamente, con il DPR n.180 del 5 gennaio 1950, che ha avuto attuazione con il DPR n.895 del 28 luglio 1950.
Questa normativa, che ha subito negli anni seguenti numerose deroghe ed abrogazioni, regolamentava inizialmente soltanto il divieto di pignoramento, sequestro e cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti pubblici.
Inoltre – e questa è la parte che ci interessa – l’art. 5 prevede la possibilità per i dipendenti statali di contrarre prestiti da estinguersi con la cessione del quinto dello stipendio o salario alle seguenti condizioni:
- il prestito non può avere durata superiore ai 10 anni e, nel caso in cui al dipendente manchino meno di dieci anni alla pensione, esso sarà commisurato alle quote mensili che il soggetto può ancora corrispondere prima di essere messo a riposo;
- a richiederlo possono essere solo dipendenti pubblici civili o militari con rapporto di lavoro stabile;
- il dipendente richiedente deve prestare servizio da almeno 4 anni.
L’importo da corrispondere a titolo di rata da parte del dipendente è commisurato al salario di cui dispone nel momento in cui il prestito viene approvato, tenendo conto delle sole giornate effettivamente lavorate.
Per quanto riguarda, poi, i lavoratori a tempo determinato, l’art. 13 del Decreto riconosce il diritto di accesso al credito purché:
- siano assunti da almeno 3 anni;
- il prestito venga concesso per un periodo non superiore a quello che deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto.
Infine, è solo con la Legge Finanziaria n. 311 del 2005 che il diritto alla cessione del quinto viene riconosciuta sia ai dipendenti statali non garantiti dal fondo, che ai dipendenti privati e a coloro che, in base all’art. 404 del C.P.C., hanno rapporti di collaborazione con enti pubblici in maniera coordinata e continuativa. Tutto ciò per un periodo non superiore ai 10 anni e con l’obbligo di stipula di copertura assicurativa. La Filiale a Bari IBL Banca Rete Partners sita in Viale Orazio Flacco n° 31/33/35, è specializzata nell’espletamento delle pratiche burocratiche necessarie alla Cessione del quinto Bari, grazie a un team di esperti in finanziamenti e prestiti.
Come funziona la cessione del quinto
L’entità del prestito con cessione del quinto dipende da:
- gli anni di servizio;
- il TFR;
- lo stipendio o la pensione.
Ovviamente, la rata, calcolandosi sulla proporzione della busta paga o del cedolino della pensione, aumenterà in egual misura.
Entrando nello specifico del rimborso e, ancora meglio, di un eventuale ritardo nel pagamento anche per una sola rata, scattano gli interessi di mora qualora indicati nel contratto del finanziamento. Se invece si viene licenziati, oppure lo stipendio viene ridotto o sospeso, chi ha erogato il prestito può decidere di risolvere il contratto, rivalendosi sul TFR.
Chi intende fare richiesta per ottenere un finanziamento di questo tipo, ha diversi aspetti da valutare. Se, infatti, si presentano più richieste e teoricamente tutte vengono accordate e ci sono, quindi, diverse offerte di finanziamento con lo stesso importo e la stessa durata, l’elemento fondamentale da valutare è il costo complessivo che si andrà a sborsare, senza fermarsi soltanto alla rata mensile.
Purtroppo, riuscire a valutare quanto ci costerà tutta l’operazione, compresi i vari costi accessori e i tassi di interesse, non è un’operazione semplice da fare, poiché le voci dei costi e delle spese di questo tipo di prestiti sono parecchie e non tutte possono essere integrate in una cifra unica e facilmente individuabile. Si pensi alla somma complessiva del finanziamento, ma anche agli interessi, alle spese di istruttoria della richiesta, a quelle dovute alle coperture assicurative, alle varie commissioni della banca e così via. Occorre, quindi, esaminare diversi aspetti prima di firmare un contratto per la cessione del quinto.
In generale, bisogna valutare attentamente quale è il Tasso annuo nominale, vale a dire il TAN, e il Tasso annuo effettivo globale, cioè il TAEG, così da avere quanto meno un’idea completa e generale dei costi e delle spese in merito ai tassi di interesse che saranno applicati al finanziamento e quindi alla rateizzazione mensile. Attenzione, inoltre, perché il TAN non comprende spese accessorie come un’eventuale provvigione per un intermediario, oppure i costi iniziali e le imposte, mentre il TAEG comprende già al suo interno i cosiddetti oneri accessori.
Il contratto e i documenti necessari
La normativa di riferimento stabilisce che il contratto della cessione del quinto deve necessariamente indicare:
- il tasso dell’interesse che si applica;
- ogni costo e condizione, compresi gli oneri per mora;
- ogni modalità del prestito e l’importo;
- il dettaglio della rata, ovvero il numero delle rate, l’importo e la scadenza;
- il TAEG;
- le condizioni specifiche nel dettaglio, comprese quelle a qualsiasi variazione del TAEG;
- oneri e importi esclusi dal TAEG;
- le garanzie;
- la copertura assicurativa obbligatoria.
A corredo della richiesta, occorre anche presentare una documentazione che dipende dai soggetti coinvolti, se cioè il datore di lavoro è la pubblica amministrazione, oppure un ente pubblico o un’azienda privata, un istituto pensionistico o una compagnia di assicurazioni.
Naturalmente, chi richiede la cessione del quinto dovrà fornire i suoi dati e una documentazione che dimostri la sua posizione professionale o previdenziale e quella del reddito. Dunque, si dovrà presentare:
- il certificato dello stipendio per chi è dipendente;
- la busta paga o il cedolino della pensione;
- il via libera o benestare dell’azienda.
In questo caso, chi richiede la cessione del quinto, se dipendente, firma una delega al proprio datore di lavoro per la trattenuta mensile sullo stipendio.